Tecnologie, un sistema per l'informazione

Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali Numero 34 del 30/08/2008 Pagina 93
Tra le novità più significative del Testo unico vi è sicuramente quella relativa agli obblighi nel campo della comunicazione. Ecco come funziona tra compiti, risorse e finanziamenti il coordinamento da parte del Sinp, il sistema nazionale per la prevenzione
di Domenico Pennone


Con l'entrata in vigore del Dlgs 81/2008, è stato compiuto un passo avanti di grande portata. Il provvedimento dà un nuovo assetto alla normativa in questa delicata materia. Finalmente si raccoglie in un unico decreto la numerosa legislazione prodotta in questi anni, che adesso è presenta in una veste chiara e funzionale. Non si tratta, però solo di una raccolta di leggi: moltissime sono, infatti, le novità introdotte. Sono inseriti capitoli completamente nuovi nel campo della tutela e della salute dei lavoratori. Una delle novità più significative è quella relativa ai nuovi obblighi nel campo delle azioni d'informazione e formazione che saranno programmate e coordinate dal cosiddetto Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp).

IL SISTEMA
Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione è costituito dal ministero del Lavoro, dal ministero della Salute, dal ministero dell'Interno, dall'Inail, dall'Ipsema, dall'Ispesl, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per la prima volta vede la partecipazione diretta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il testo unico stabilisce le principali direttive tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati. Queste ultime verranno in seguito compiutamente definite con decreto dei ministri del Lavoro, della previdenza sociale e della salute, di concerto con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il nuovo testo, proprio in relazione al Sinp, fa chiarezza sulle funzioni attribuite all'Ispesl e all'Inail in ambito di prevenzione. A questi Istituti spetta, infatti, la vera attività di creazione del sistema informativo nazionale. Ispesl e Inail dovranno offrire, infatti, un ampio sostegno alle conoscenze necessarie per tutte le attività di informazione e formazione, comprese quelle più propriamente promozionali che, come abbiamo visto, potranno essere svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.
Con l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione il legislatore ha voluto finalmente sancire l'importanza e il ruolo, che, per la tutela della salute dei lavoratori, svolgono le attività di informazione e di formazione. La scelta di affidare a un sistema unico centrale, coordinatore di tali attività, evidenzia l'intento di evitare che tali azioni siano svolte senza programmazione e da enti diversi non coordinati tra loro.
L'articolo 9 del nuovo testo unico stabilisce con chiarezza quali sono gli Enti pubblici che hanno compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo i ruoli dei singoli soggetti istituzionali facenti parte del Sistema delle amministrazioni e degli enti statali. A questi è affidato l'incarico di agire in maniera sistemica supportando l'attività governativa attraverso la ricerca, la consultazione e la diffusione di buone prassi e linee guida. A questi soggetti istituzionali è affidato dunque il compito di progettare precisi e tempestivi percorsi formativi e informativi.

IL RUOLO
Con l'articolo 10, che riprende gli indirizzi generali in materia di informazione, viene anche chiarito che l'informazione e l'assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono svolte da tutti i soggetti del sistema istituzionale senza esclusioni. A queste attività partecipano anche gli organismi paritetici e gli enti di patronato, anche mediante convenzioni. Le convenzioni saranno sottoscritte in particolare per specifici contesti di lavoro caratterizzati da una forte frammentazione.
Per la prima volta, dunque, vi è il riconoscimento per le Regioni e le Province autonome di poter agire in collaborazione con altri soggetti istituzionali quali le Asl, i ministeri del Lavoro e dell'Interno i Vigili del fuoco, gli organismi paritetici e gli enti di patronato per svolgere, mediante, apposite convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste attività, precisa la norma, andranno rivolte in particolare nei confronti delle aziende artigiane, delle imprese agricole, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni di categoria ma anche in ambito scolastico, formativo e universitario.

IL FINANZIAMENTO
L'articolo 11 individua anche una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese ed anche con riferimento a progetti formativi. Sulla base dell'articolo 11, l'Inail finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
L'adozione di buone prassi da parte delle imprese costituirà criterio di priorità per l'accesso al finanziamento. Un'ulteriore e sostanziale novità apportata dal testo unico è dunque quella relativa al finanziamento delle attività di informazione e formazione che per la prima volta sono previste e finanziate da un apposito fondo.
Il fondo, che avrà una gestione autonoma, sarà allocato presso l'Inail ed opererà là dove la contrattazione non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello.
Il fondo è finanziato mediante le quote versate dalle aziende, le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo, da una quota parte (nella misura del 50%) delle risorse realizzate da Inail, Ispesl, Ipsema per le attività di consulenza e, infine, dalle risorse che saranno destinate alla formazione delle Pmi di cui all'articolo 1 comma 7-bis della legge 123/2007.
Mediante decreto del ministero del Lavoro, di concerto con Economia e Istruzione, si provvederà al riparto delle risorse tra le varie tipologie di attività. In sede di prima applicazione si dovrà comunque prevedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il finanziamento di una campagna straordinaria di formazione cui ovviamente potranno attivamente partecipare Regioni e Province autonome.
All'Ispesl e all'Inail il compito di prevedere, anche nella gestione del fondo, una coerente definizione delle attività nell'ambito della più generale programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione. Toccherà alla Commissione consultiva, dove le parti sociali partecipano in numero paritetico con le istituzioni nazionali e territoriali, individuare, in coerenza con gli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive, le iniziative nel campo della promozione e stabilire ovviamente quelle finanziabili. l

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