Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali Numero 25 del 23/06/2007 Pagina 17
La diffusione della firma digitale nel nostro Paese, il primo a dare validità giuridica ai documenti elettronici, permette di verificare sul campo i vantaggi di questo strumento, studiare gli ostacoli che ancora impediscono il pieno interscambio nazionale e transfrontaliero, valutare l’aggiornamento delle norme di settore
di Domenico Pennone
Per l'Unione europea la firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-government e, soprattutto, il principale strumento per garantire l'efficienza nella pubblica amministrazione. La direttiva 1999/93/Ce, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche, varata nel dicembre 1999, rappresenta a tutt'oggi il principale strumento di orientamento legislativo sulla materia per tutti i Paesi dell'Unione.
LA DIRETTIVA N. 93La direttiva europea 1999/93, nata con l'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato interno in un settore considerato cruciale per il futuro delle transazioni elettroniche nell'economia, ha consentito in questi anni di armonizzare le diverse misure nazionali in materia di firma elettronica.Scopo principale della direttiva la necessità di definire lo status delle firme elettroniche così da garantirne la loro validità giuridica su tutto il territorio europeo. La direttiva ha infatti indicato un inquadramento comunitario unico sull'uso della firma elettronica favorendo il libero flusso transfrontaliero di prodotti e servizi.
La diffusione della firmadigitale nel nostroPaese, il primo a darevalidità giuridicaai documenti elettronici,permette di verificaresul campo i vantaggidi questo strumento,studiare gli ostacoli cheancora impedisconoil pieno interscambionazionalee transfrontaliero,valutare l'aggiornamentodelle norme di settore
Va ricordato poi che è proprio la direttiva n. 93 ad aver introdotto i vari tipi di firma elettronica: la più semplice, rappresentata dalla «firma elettronica», che serve a identificare e autenticare i dati e che consente di firmare un messaggio e-mail con il proprio nome o di utilizzare un codice Pin. La seconda, definita dalla direttiva «firma elettronica avanzata», che deve soddisfare i requisiti precisi previsti dall'articolo 2 della medesima; e la terza, generalmente definita «firma elettronica qualificata», che consiste in una firma avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo per la firma sicura.
IL RECEPIMENTOTutti i 25 Stati membri dell'Ue hanno oggi recepito i principi generali della direttiva. Ciò ha introdotto la certezza del diritto per quanto riguarda l'ammissibilità generale della firma elettronica. In tutti i Paesi è stato riconosciuto che la direttiva «non compromette» gli aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o di altri obblighi di legge imposti dal diritto nazionale. La direttiva, infatti, non inficia le disposizioni nazionali che impongono, ad esempio, l'uso della carta per certi tipi di contratti.Al collettivo recepimento e riconoscimento formale della validità della direttiva non ha però fatto seguito una unitaria e univoca applicazione tecnologica della firma digitale nei vari Stati.Ogni Paese ha dato vita a propri modelli di firma digitale, operativi quasi sempre nel solo Paese d'origine. Questa situazione potrebbe provocare delle vere e proprie barriere tecnologiche e le divergenze createsi fra i sistemi dei vari Stati membri potrebbero compromettere in futuro l'incremento dei servizi di certificazione transfrontalieri.
FIRMA SEMPLICE PREFERITA
All'avanguardiaIl primo atto normativo che ha stabilito nel nostro Paese la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti elettronici è stato il Dpr 513/1997 emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel Dpr 445/2000 (il Testo unico sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi all'emanazione per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella direttiva 1999/93 in materia di firme elettroniche. Oggi, la legge che disciplina la firma digitale è il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal Dlgs 4 aprile 2006, n. 159. Il Codice, all'articolo 1, distingue i concetti di «firma elettronica», «firma elettronica qualificata» e «firma digitale».
In molti Paesi, inoltre, l'utilizzo della firma digitale è limitato esclusivamente a potenziare l'autenticità e l'integrità dei messaggi, senza l'intento di firmare in modo tradizionale i documenti. Eppure l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 93 stabilisce il principio generale del riconoscimento giuridico di tutti i tipi di firma elettronica riconosciuti e fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché la firma elettronica avanzata sia preferita.In gran parte degli Stati sembra invece aumentare la sola gamma dei servizi che richiedono un livello di autenticazione corrispondente alla forma semplice di firma elettronica, mentre l'uso della firma avanzata o qualificata raramente viene adottata. Tutto ciò non contribuisce al decollo del mercato delle firme elettroniche, rendendo ancora limitata la certezza del diritto per quanto riguarda l'uso della firma elettronica e i servizi connessi.Per fortuna molti Stati membri (tra questi Italia e GB) hanno varato applicazioni di e-government che si basano sull'uso di carte di identità elettroniche. Queste possono essere utilizzate sia come documenti di identità che per avere l'accesso on-line ai servizi pubblici. Nella maggior parte dei casi queste carte di identità contengono tre funzionalità: identificazione, autenticazione e appunto firma.
IL PROBLEMA TECNOLOGICO
Firma digitale per tuttiCon sentenza 11 aprile 2007 n. 1653 il Consiglio di Stato ha stabilito che, in caso di gara telematica, la firma digitale della sola capogruppo e non di tutte le imprese componenti il gruppo temporaneo comporta l'esclusione dalla gara stessa. Secondo quanto stabilito dai giudici, infatti, in base al Dpr 101/2002 la firma digitale «costituisce soltanto modalità diversa rispetto alla sottoscrizione tradizionale per iscritto e, quindi, non va ad alterare la struttura dei documenti generati in via telematica oppure la funzione propria del procedimento cui accedono».
I ritardi con i quali viene adottata la firma elettronica avanzata o quella qualificata in Europa sono probabilmente dovuti anche alla complessità della tecnologia usata, che si basa su un'infrastruttura globale a chiave pubblica. Questo spiegherebbe perché il mercato continua a essere dominato dal ricorso a password monouso. Così come ulteriore ostacolo è rappresentato dalla mancanza di interoperabilità tecnica a livello sia nazionale che transfrontaliero, che vede una molteplicità di applicazioni a firma elettronica in cui i certificati possono essere utilizzati per un'unica applicazione. Sarebbe invece indispensabile individuare ulteriori norme comuni e certe in materia e soprattutto norme nazionali specifiche per promuovere l'interoperabilità.Infine, occorre rilevare come vi sia un generico rifiuto culturale a utilizzare le applicazioni di firma elettronica per l'archiviazione di documenti, ritenuta, troppo complessa e incerta soprattutto in considerazione dell'obbligo imposto dalla legge di conservare i documenti per periodi che possono superare i 30 anni. Tale obbligo comporta il ricorso a procedure e tecnologie costose e complesse per garantire la leggibilità e la verifica nel tempo.
GLI APPALTI
Smart card in numeriEmesse in Italia quasi 3 milioni di smart card. Nel 2006 sono stati oltre 40 milioni i documenti firmati digitalmente contro i 35 milioni del 2005.l
La firma elettronica appare decisiva ai fini dell'istituzione di sistemi di appalti pubblici operativi in tutta l'Ue. Gli appalti elettronici costituiscono infatti uno dei principali campi d'applicazione per la firma elettronica, soprattutto quella avanzata. Le direttive europee in materia non hanno però definito il tipo di firma elettronica da utilizzare nelle gare d'appalto, lasciando la scelta agli Stati membri.Il fatto che gli Stati possano scegliere livelli diversi di firma elettronica ha comportato la moltiplicazione delle soluzioni tecniche adottate. Inevitabile quindi la frammentazione del mercato degli appalti e alla creazione di barriere al mercato europeo.Probabilmente, a breve, un nuovo provvedimento con cui la Commissione europea potrebbe dare piena attuazione e interoperabilità alla firma elettronica proprio in funzione degli appalti elettronici, ed eliminando per sempre le barriere agli scambi transfrontalieri.
MODIFICHE DELLA DIRETTIVA
La diffusione della firma digitale nel nostro Paese, il primo a dare validità giuridica ai documenti elettronici, permette di verificare sul campo i vantaggi di questo strumento, studiare gli ostacoli che ancora impediscono il pieno interscambio nazionale e transfrontaliero, valutare l’aggiornamento delle norme di settore
di Domenico Pennone
Per l'Unione europea la firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-government e, soprattutto, il principale strumento per garantire l'efficienza nella pubblica amministrazione. La direttiva 1999/93/Ce, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche, varata nel dicembre 1999, rappresenta a tutt'oggi il principale strumento di orientamento legislativo sulla materia per tutti i Paesi dell'Unione.
LA DIRETTIVA N. 93La direttiva europea 1999/93, nata con l'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato interno in un settore considerato cruciale per il futuro delle transazioni elettroniche nell'economia, ha consentito in questi anni di armonizzare le diverse misure nazionali in materia di firma elettronica.Scopo principale della direttiva la necessità di definire lo status delle firme elettroniche così da garantirne la loro validità giuridica su tutto il territorio europeo. La direttiva ha infatti indicato un inquadramento comunitario unico sull'uso della firma elettronica favorendo il libero flusso transfrontaliero di prodotti e servizi.
La diffusione della firmadigitale nel nostroPaese, il primo a darevalidità giuridicaai documenti elettronici,permette di verificaresul campo i vantaggidi questo strumento,studiare gli ostacoli cheancora impedisconoil pieno interscambionazionalee transfrontaliero,valutare l'aggiornamentodelle norme di settore
Va ricordato poi che è proprio la direttiva n. 93 ad aver introdotto i vari tipi di firma elettronica: la più semplice, rappresentata dalla «firma elettronica», che serve a identificare e autenticare i dati e che consente di firmare un messaggio e-mail con il proprio nome o di utilizzare un codice Pin. La seconda, definita dalla direttiva «firma elettronica avanzata», che deve soddisfare i requisiti precisi previsti dall'articolo 2 della medesima; e la terza, generalmente definita «firma elettronica qualificata», che consiste in una firma avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo per la firma sicura.
IL RECEPIMENTOTutti i 25 Stati membri dell'Ue hanno oggi recepito i principi generali della direttiva. Ciò ha introdotto la certezza del diritto per quanto riguarda l'ammissibilità generale della firma elettronica. In tutti i Paesi è stato riconosciuto che la direttiva «non compromette» gli aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o di altri obblighi di legge imposti dal diritto nazionale. La direttiva, infatti, non inficia le disposizioni nazionali che impongono, ad esempio, l'uso della carta per certi tipi di contratti.Al collettivo recepimento e riconoscimento formale della validità della direttiva non ha però fatto seguito una unitaria e univoca applicazione tecnologica della firma digitale nei vari Stati.Ogni Paese ha dato vita a propri modelli di firma digitale, operativi quasi sempre nel solo Paese d'origine. Questa situazione potrebbe provocare delle vere e proprie barriere tecnologiche e le divergenze createsi fra i sistemi dei vari Stati membri potrebbero compromettere in futuro l'incremento dei servizi di certificazione transfrontalieri.
FIRMA SEMPLICE PREFERITA
All'avanguardiaIl primo atto normativo che ha stabilito nel nostro Paese la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti elettronici è stato il Dpr 513/1997 emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel Dpr 445/2000 (il Testo unico sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi all'emanazione per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella direttiva 1999/93 in materia di firme elettroniche. Oggi, la legge che disciplina la firma digitale è il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» così come modificato dal Dlgs 4 aprile 2006, n. 159. Il Codice, all'articolo 1, distingue i concetti di «firma elettronica», «firma elettronica qualificata» e «firma digitale».
In molti Paesi, inoltre, l'utilizzo della firma digitale è limitato esclusivamente a potenziare l'autenticità e l'integrità dei messaggi, senza l'intento di firmare in modo tradizionale i documenti. Eppure l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 93 stabilisce il principio generale del riconoscimento giuridico di tutti i tipi di firma elettronica riconosciuti e fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché la firma elettronica avanzata sia preferita.In gran parte degli Stati sembra invece aumentare la sola gamma dei servizi che richiedono un livello di autenticazione corrispondente alla forma semplice di firma elettronica, mentre l'uso della firma avanzata o qualificata raramente viene adottata. Tutto ciò non contribuisce al decollo del mercato delle firme elettroniche, rendendo ancora limitata la certezza del diritto per quanto riguarda l'uso della firma elettronica e i servizi connessi.Per fortuna molti Stati membri (tra questi Italia e GB) hanno varato applicazioni di e-government che si basano sull'uso di carte di identità elettroniche. Queste possono essere utilizzate sia come documenti di identità che per avere l'accesso on-line ai servizi pubblici. Nella maggior parte dei casi queste carte di identità contengono tre funzionalità: identificazione, autenticazione e appunto firma.
IL PROBLEMA TECNOLOGICO
Firma digitale per tuttiCon sentenza 11 aprile 2007 n. 1653 il Consiglio di Stato ha stabilito che, in caso di gara telematica, la firma digitale della sola capogruppo e non di tutte le imprese componenti il gruppo temporaneo comporta l'esclusione dalla gara stessa. Secondo quanto stabilito dai giudici, infatti, in base al Dpr 101/2002 la firma digitale «costituisce soltanto modalità diversa rispetto alla sottoscrizione tradizionale per iscritto e, quindi, non va ad alterare la struttura dei documenti generati in via telematica oppure la funzione propria del procedimento cui accedono».
I ritardi con i quali viene adottata la firma elettronica avanzata o quella qualificata in Europa sono probabilmente dovuti anche alla complessità della tecnologia usata, che si basa su un'infrastruttura globale a chiave pubblica. Questo spiegherebbe perché il mercato continua a essere dominato dal ricorso a password monouso. Così come ulteriore ostacolo è rappresentato dalla mancanza di interoperabilità tecnica a livello sia nazionale che transfrontaliero, che vede una molteplicità di applicazioni a firma elettronica in cui i certificati possono essere utilizzati per un'unica applicazione. Sarebbe invece indispensabile individuare ulteriori norme comuni e certe in materia e soprattutto norme nazionali specifiche per promuovere l'interoperabilità.Infine, occorre rilevare come vi sia un generico rifiuto culturale a utilizzare le applicazioni di firma elettronica per l'archiviazione di documenti, ritenuta, troppo complessa e incerta soprattutto in considerazione dell'obbligo imposto dalla legge di conservare i documenti per periodi che possono superare i 30 anni. Tale obbligo comporta il ricorso a procedure e tecnologie costose e complesse per garantire la leggibilità e la verifica nel tempo.
GLI APPALTI
Smart card in numeriEmesse in Italia quasi 3 milioni di smart card. Nel 2006 sono stati oltre 40 milioni i documenti firmati digitalmente contro i 35 milioni del 2005.l
La firma elettronica appare decisiva ai fini dell'istituzione di sistemi di appalti pubblici operativi in tutta l'Ue. Gli appalti elettronici costituiscono infatti uno dei principali campi d'applicazione per la firma elettronica, soprattutto quella avanzata. Le direttive europee in materia non hanno però definito il tipo di firma elettronica da utilizzare nelle gare d'appalto, lasciando la scelta agli Stati membri.Il fatto che gli Stati possano scegliere livelli diversi di firma elettronica ha comportato la moltiplicazione delle soluzioni tecniche adottate. Inevitabile quindi la frammentazione del mercato degli appalti e alla creazione di barriere al mercato europeo.Probabilmente, a breve, un nuovo provvedimento con cui la Commissione europea potrebbe dare piena attuazione e interoperabilità alla firma elettronica proprio in funzione degli appalti elettronici, ed eliminando per sempre le barriere agli scambi transfrontalieri.
MODIFICHE DELLA DIRETTIVA
L'Italia si è posta in Europa all'avanguardia nell'uso legale della firma digitale, essendo il primo Paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici. Nel nostro Paese sono state inoltre emesse ormai quasi 3 milioni di smart card, il più alto quantitativo a livello europeo. Questo ci consente di presentarci come esempio non solo per rilanciare l'uso di questo strumento tecnologico ma anche per aggiornare e adeguare su questo modello la direttiva del 1999.Il livello raggiunto in Italia può essere un'occasione di studio per individuare gli ostacoli all'interoperabilità della firma digitale a livello comunitario. Il nostro Paese, con la piena applicazione della stessa direttiva, arricchita dall'utilizzo di precise regole e standard, ha dimostrato che l'interoperabilità è possibile.
Commenti