Elezioni, se si sceglie di essere al servizio della Politica bisogna accettare di non essere considerati giornalisti.


Polemizzare con i colleghi che scelgono di fare un altro mestiere è ingiusto e sbagliato ma è altrettanto ingiusto e professionalmente scorretto pretendere di considerarsi giornalisti quando si vestono i panni del owner della comunicazione politica che non ha nulla a che vedere con il mestiere del giornalista.

Come in tutte le campagne elettorali diventa facile per molti colleghi giornalisti perdere la necessaria correttezza e l’imparzialità.
E succede così che interi giornali si schierino, ed entrino come parte nella kermesse elettorale.
Peggio ancora succede quando i singoli giornalisti modificano il loro status e diventano “portavoce”, consulenti, "addetti stampa" o candidati loro stessi. 
Precisiamo si tratta di comportamenti del tutto leggittimi ma correttezza ed etica professionale impongono di dismettere per tutta la durata del loro nuovo lavoro almeno l’abito del giornalista. 
Bisogna insomma ammettere che per una fase della propria vita si fa un altro mestiere, evitando la confusione dei ruoli. 
Chi fa l’addetto stampa o meglio il portavoce di un candidato o di un partito non dovrebbe ad esempio scrivere e firmare su un giornale, accettare insomma una “temporanea sospensione” della sua professione. 
Si tratta di un atto di trasparenza che dovrebbe nascere dall’etica personale più che da una direttiva generale e che dovrebbe evitare di screditare l'intera professione.
Polemizzare con i colleghi che scelgono di fare un altro mestiere è ingiusto e sbagliato ma è altrettanto ingiusto e professionalmente scorretto pretendere di considerarsi giornalisti quando si vestono i panni del owner della comunicazione politica che non ha nulla a che vedere con il mestiere del giornalista.

Allego uno stralcio della Guida Normativa Italia 2013 (Maggioli Editore) in cui penso di aver chiarito anche dal punto di vista normativo la differenza tra il giornalista e il portavoce.

4. Ruoli e funzioni del Portavoce 
La legge 150 non chiarisce il percorso formativo che il portavoce deve compiere o aver compiuto o a quale categoria professionale debba appartenere. Si richiede solo che abbia la fiducia dell’amministratore. Questo può, in alcuni casi, delegittimarne la professionalità e la credibilità sia all’esterno che all’interno dell’Ente degli altri uffici che si occupano di comunicazione e informazione.
In questi anni, di difficile applicazione della legge 150/2000, non sono mancate, infatti, polemiche sulla sovrapposizione delle competenze in particolare tra portavoce e ufficio stampa.
Secondo la legge “l’ufficio stampa è costituito da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti” (art. 9 comma 2), e si occupa del rapporto con gli organi di informazione di massa.
Il portavoce, invece, deve occuparsi “dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”. Il confine, labile ma definibile, ha creato non poco scompiglio negli addetti e nei comunicatori della PA.
L’ufficio stampa, ufficio autonomo ma che opera sulla base delle “direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione” deve garantire il diritto dei cittadini ad essere informati, “assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività”. In quando giornalisti, devono rispondere all’Ordine e alla Carta dei doveri, e la legge 150 ne salvaguarda l’autonomia professionale.
Diverso, evidentemente, ciò che viene richiesto al portavoce, che, in qualità di owner della comunicazione politica dell’ente e del suo vertice, dipende da esso e si trova ad esprimerne, per quanto oggettivamente, i suoi punti di vista. Per la legge non è necessario che sia giornalista di conseguenza si evince che debba far riferimento non a Carte dei doveri o a Ordini professionali, ma esclusivamente alla propria deontologia e a quella del vertice di cui è portavoce.
Il caso più critico che può verificarsi è quello in cui nell’ente manca l’Ufficio Stampa.
In questi casi, si realizza una sovrapposizione di ruoli: il portavoce diventa anche addetto stampa occupando una posizione che non gli spetta, non per contratto ma per categoria.
La legge, infatti, stabilisce la incompatibilità delle posizioni ed esclude una situazione di ambiguità che può ingenerare: il ruolo ‘politico’ del portavoce, che va a sovrapporsi con il ruolo - trasparente, informativo - dell’addetto stampa.
Inoltre, a fronte della non indispensabilità del portavoce in tutte le Pubbliche amministrazioni, appare più vincolante l’esigenza di disporre di un Ufficio stampa e soprattutto di un Ufficio relazioni con il pubblico. Il Portavoce rappresenta dunque solo un’opportunità che può rivelarsi strategica in amministrazioni in cui - come nel caso di Regione, Provincia, Comuni - si debba rappresentare pubblicamente la funzione politica.
La tendenza a conferire l’incarico di portavoce, che assume pure quello di capo ufficio stampa è dunque in violazione della 150/2000.
Il legislatore ha chiaramente voluto conferire al Portavoce soltanto i rapporti politico-istituzionali e porre dei limiti alla sua attività, nel senso che il portavoce per tutto l’arco di tempo in cui assolve l’incarico non può svolgere alcuna attività nel “giornalismo e nella stampa” e nelle pubbliche relazioni.

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